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Legalità delle copie di backup

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Messaggio Legalità delle copie di backup 
Inviato: 07/06/2010, 12:44
Negli ultimi anni la norma sul diritto di autore è stata oggetto di numerose modifiche. Da un lato spingeva la lobby degli editori, dall'altro quella dei consumatori.
Il risultato è una norma abulica che crea molta confusione e poca chiarezza!

Da anni si assiste all'altalena tra norme e giurisprudenza che hanno portato al paradosso "non è illegale il chip ma la sua commercializzazione", da cui sono poi giunte diverse sentenze, anche recenti, dove si sanciva che l'uso personale del software non costituisce reato.

Il problema è che per avere una visione chiara si deve andare fino alla cassazione a discutere di aspetti soggettivi.

Quindi la norma sul diritto d'autore, allo stato attuale, è inutile... ma c'è!
E praticamente punisce tutto.
Sapete che scaricare dalla rete file mp3 coperti dal diritto d'autore, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di 53€ per ogni file abusivamente scaricato, perchè "trarne profitto" significa anche non corrispondere i diritti d'autore gravanti eventualmente su quell'opera. In questo caso specifico la sanzione amministrativa colpisce chi scarica, mentre chi "offre" tale possibilità di scaricare viene perseguito anche penalmente.

La norma penale ex. art. 171-bis comma 1 dice: “ Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità “.

Per il software è previsto un diritto ad effettuare una (e soltanto una) copia privata del prodotto legittimamente detenuto (art.64-ter), purché impiegata dal solo legittimo proprietario, a condizione che sul prodotto non siano apposte misure tecnologiche di protezione. In questo caso, infatti la copia non è consentita; diversamente, tentando di fare una copia forzando le tecniche di protezione, si avrebbe una operazione di cracking.
Essa, a seconda dell’uso personale o meno, sarebbe rispettivamente sanzionabile o amministrativamente (ex 174-ter, che se non fosse chiaro integra il caso dell’utente domestico) o penalmente ( ex art. 171-bis, cioè in caso di finalità commerciale).

In poche parole, se avete a casa una copia di cloneCD potreste venir sanzionati amministrativamente, sia per il possesso sia per la possibilità rimuovere le protezioni. In presenza di tali protezioni non vi è altro modo di far valere il proprio diritto alla copia di sicurezza se non contattando, per iscritto è meglio, il produttore richiedendogli un’altra copia. Se negata si potrà agire in giudizio nei suoi confronti. Il che non è ridicolo, ma qualche cosa di peggio.

Qui riporto vecchie letture che mi hanno interessato sia per me che per lavoro, ma anche dopo diverse letture di dottrina prevalente.
Certezze, però, questa legge non ne da. Una legge che considera l'utente finale "pirata", o meglio ancora cittadino da "circoscrivere", una legge sul diritto di autore scritta da chi lucra su tutti, autore e utente finale, una lobby che, al pari di quelle della benzina, del tabacco e dei medicinali, crea, manipola e controlla il proprio settore senza curarsi proprio degli "autori" e degli "utenti finali" che dovrebbero essere i principali attori del business.

Una legge che sta già ottenendo diverse sentenze contrarie e che, a detta dei verificatori, viene applicata solo nei casi più gravi ed evidenti oltre che dietro precisa indicazione delle aziende che ritengono i propri diritti violati.

Link utili:
Legge sul diritto d’autore (L.633/1941): Registrati o effettua il Login per visualizzare il link!.
Decreto Lgs. 68/2003: Registrati o effettua il Login per visualizzare il link!.
Direttiva 2001/29/CE: Registrati o effettua il Login per visualizzare il link!.
Il nuovo diritto d’autore: Registrati o effettua il Login per visualizzare il link!. ... cella.html
L'attuazione va oltre le indicazioni comunitarie: Registrati o effettua il Login per visualizzare il link!.
La copia privata: Registrati o effettua il Login per visualizzare il link!.
Gli interventi in tema di diritto penale: Registrati o effettua il Login per visualizzare il link!.
Software pirata, l’acquisto è illecito amministrativo: Registrati o effettua il Login per visualizzare il link!. ... imento.htm
L’ equo compenso sui CD: Registrati o effettua il Login per visualizzare il link!. ... gitale.htm
Sito SIAE: Registrati o effettua il Login per visualizzare il link!.
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Messaggio Re: Legalità delle copie di backup
Inviato: 07/06/2010, 13:05
il problema è che molti pensano che la legge si applichi così...cioè si fa ciò che è scritto nella legge...
bisogna studiare per sapere che non è così e che esiste un preciso metodo di analisi delle norme, una precisa gerarchia, una precisa attuazione..

fare una copia di materiale privato (ad uso personale), anche se protetto da diritto d'autore e anche se pieno zeppo di protezioni, è comunque legale.
Non costituisce infatti danno all'autore e in carenza di danno non può esserci punizione nè in ambito civile, nè in abito penale, nè in ambito amministrativo..
la norma non viene corretta perchè non c'è bisogno di arrivare in corte costituzionale per dichiararla illegittima..viene disapplicata già in primo grado

inoltre hai citato un articolo che riguarda direttamente il software informatico che ha una copertura legale ben maggiore del semplice software audio/video...costituisce infatti reato la distribuzione anche in carenza di scopo di lucro direttamente inteso (basta che vi sia anche la indiretta possibilità)..

scaricare materiale pirata (anche mp3) non porta a 53 euro di multa, ma fino a 1034 euro ad effrazione, valutabili discrezionalmente dal giudice di turno, che solitamente applica quella sanzione...

per avere il reato di pirateria deve esserci un comportamento doloso o colposo o la legge penale non si applica per mancanza dell'elemento soggettivo (il fatto non costituisce reato)
per avere illecito civile ci deve essere un danno ingiusto ex 2043 cc..senza danno non si applica nessuna multa
per l'illecito amministrativo non può esserci nessuna punizione per gli stessi motivi di cui sopra..l'illecito amministrativo in se non esiste, è solo una estensione degli illeciti di cui sopra

tradotto?
se non fate danni all'autore potete fare quello che vi pare, anche millemila copie ad uso personale
se distribuite materiale pirata è reato
se aiutate la distribuzione è reato
se prendete copie senza pagare i diritti è illecito civile (con sanzione amministrativa annessa)

conta solo il danno arrecato all'autore....tutto il resto (incluse le varie interpretazioni di cui si legge in giro), sono balle..il giudice sa perfettamente nel caso specifico cosa fare perchè la materia è tutelata costituzionalmente (proprietà privata) e perchè gli illeciti e i reati hanno una conformazione molto precisa...
la legge in questione è in contrasto con buona parte dell'attuale normativa penale/civile/costituzionale..viene disapplicata già dal giudice di primo grado con sentenze interpretative delle norme ivi contenute
è tutto molto più complesso e, contemporaneamente, relativamente chiaro in fase di giudizio...
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Messaggio Re: Legalità delle copie di backup
Inviato: 07/06/2010, 16:39
non entro nel merito delle varie leggi, non sono abbastanza informato, ma mi sono sempre chiesto una cosa:
se compro dvd vergini, chiavette usb, hard disk o masterizzatori pago l'equo compenso, la tassa (pizzo) che la siae ti fa pagare in anticipo nel caso tu usi quei supporti per piratare
questo non mi autorizza a copiare tutto quello che voglio sui quei supporti?
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Messaggio Re: Legalità delle copie di backup
Inviato: 07/06/2010, 16:53
no, la situazione è complessa..
partiamo dall'assunto che l'equo compenso è una delle più grandi cretinate della storia..in attesa solo di essere dichiarata incostituzionale..è una tassa politica per far calmare le major..

l'idea è questa: quando compri un supporto è quasi impossibile che tu inserisca al suo interno qualcosa di non coperto, seppur indirettamente, da diritto d'autore o simili..
ad es. usi i dvd per inserire le riprese fatte con la tua famiglia...bene, in quelle riprese, ci saranno anche i luoghi pubblici dove vi trovavate e, per riprendere in quei luoghi, serve una autorizzazione...idem per riprendere ogni singolo soggetto che apparirà nelle immagini..
per non arrivare al paradosso di non poter fare neanche le riprese familiari, hanno introdotto questa tassa...o meglio, questa è la scusa che la tiene in piedi...

l'idea, in ambito giudiziario, è che la tassa copra l'elemento soggettivo della "colpa" (alcuni parlano di "colpa lieve")..cioè, se si è un pò negligenti nel rispettare tutte le leggi del caso (richieste autorizzazioni..etc.), il giudice potrebbe chiudere un occhio proprio perché si è pagato il compenso..
la pirateria, viceversa, è un reato di indole dolosa (quindi non colposa) e come tale non è coperto dalla tassa di cui sopra che è una sorta di risarcimento ridotto per una eventuale piccola effrazione...

le caratteristiche di questo "colpo di genio" sono le seguenti:
1)viola la Costituzione in più punti (la corte è intervenuta, ma solo in via interpretativa)
2)è una tassa del tutto immotivata
3)è una tassa politica
per ora sta in piedi solo per non destabilizzare l'ambiente in attesa di una normativa organica sulla questione...ed in questo momento storico c'è ben altro a cui pensare...
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Messaggio Re: Legalità delle copie di backup
Inviato: 12/06/2010, 13:30
chi acquista x se e per amici "game copier" R4 x dirla breve che rischi corre?

molta confusione in Italia, mentre Francia e Spagna:
Registrati o effettua il Login per visualizzare il link!. ... da-r4.html
Registrati o effettua il Login per visualizzare il link!. ... 116/1.html

vedi:

R4 e chip mod sentenza rinviata
L’Associazione Editori Software Videoludico Italiana, in data 12 maggio, aveva emesso un comunicato stampa dal titolo assai altisonante “La Cassazione conferma che modificare le console è reato“.
Il panico, come prevedibile, si e’ diffuso tra negozianti e aziende specializzate nel settore: qualche giorno dopo ecco arrivare la secca smentita dell’azienda piu’ importane del settore a livello nazionale: stiamo parlando della Recoverybios che, con un’altro comunicato stampa, ha voluto mettere in chiaro alcuni dettagli omessi dall’AESVI.
In pratica RecoveryBios fa notare come questa nuova sentenza non sia altro che un rinvio ad altra sede al giudizio finale: l’annosa problematica del modding viene affrontata da diversi anni in tutto il mondo e, per ora solo in Italia, il modding viene considerato ancora un reato anche se la legge in materia non e’ molto chiara.
Ecco il comunicato stampa della Recoverybios:

Leggiamo con stupore, per non dire sgomento, un comunicato stampa della Associazione Editori Software Videoludico Italiana (AESVI), dal roboante titolo “La Cassazione conferma che modificare le console è reato”.

Pur non essendo nostro costume prendere posizione attraverso i mass media notizie su procedimenti in corso e pendenti in fase di indagini preliminari, la singolare iniziativa della AESVI, in uno con le doti divinatorie sottese al comunicato stampa – che da una parte ammette che non è ancora depositata la motivazione, salvo affermare sin d’ora, non si sa su quali basi, che la Suprema Corte avrebbe “confermato” l’illiceità delle modifiche sulle console (sic!) – ci costringe ad alcune precisazioni, con l’unico scopo di tentare di ristabilire la verità.

La decisione annullata dalla Corte di Cassazione, anzitutto, è un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze, che aveva a sua volta annullato un decreto di sequestro emesso dalla Procura fiorentina, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Sandro Guerra nell’interesse della società Recoverybios.com s.r.l.

Nel provvedimento dei Giudici del riesame – emesso il 12 gennaio 2010 – si ribadiva, con estrema chiarezza, l’irrilevanza penale delle modifiche alle console essendo queste ultime finalizzate non già a favorire la violazione dei diritti d’autore, bensì a consentire al consumatore di fruire di software sviluppato da soggetti terzi e, comunque, ad arricchire il novero delle funzionalità dei dispositivi meglio noti come console.

Conformemente alle statuizioni già adottate in Australia, Francia, Spagna e Regno Unito, il Tribunale fiorentino ha escluso che possa parlarsi di misure tecnologiche di protezione tutelate dalla legge sul diritto d’autore ogniqualvolta queste siano implementate non sulle opere protette, ma sull’hardware, cioè sulla console.

L’ordinanza in questione, peraltro, era del tutto in linea con l’orientamento precedentemente espresso dal Tribunale di Firenze in altra ordinanza del 19 febbraio 2008, nella quale è dato leggere «[…] non si può secondo il nostro Ordinamento e secondo anche principi basilari di Diritto comunitario impedire al proprietario che acquista un computer o qualsiasi altra “macchina” di farne uso lecito ed anche creativo vincolandolo monopolisticamente a certe modalità e programmi imposte dalla casa produttric[e], al fine di sottrarsi ai meccanismi della libera concorrenza. In altri termini è pienamente convincente e si direbbe democraticamente costituzionale la lettura che, in questo filone viene svolta delle norme in questione, come tutela del diritto d’autore e dei supporti tecnologici che proteggono tale diritto in via mediata e non certo di accorgimenti che servono solo per incentivare posizioni monopolistiche ed acquisire rendite di posizione di mercato».

Ed era in linea, oltretutto, con quanto già stabilito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in altro provvedimento del 28 dicembre 2009, adottato per rigettare una richiesta di sequestro preventivo avanzata dalla Procura fiorentina su istanza di un noto produttore di console: «il sistema di riconoscimento tra console e supporto del videogioco», si legge nell’ordinanza, «svolge solo la funzione di impedire l’interoperabilità con apparecchi e supporti non graditi al produttore della console. Il dispositivo tecnologico infatti consiste di un codice che è sì applicato al videogioco, ma per essere riconosciuto dalla console; e mira ad impedire non già direttamente la duplicazione abusiva del videogioco ma il riconoscimento da parte della console del videogioco duplicato e, quindi, la possibilità di lettura del medesimo».

L’ordinanza del 12 gennaio 2010, in effetti, è stata annullata dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, ma con rinvio al Tribunale di Firenze e non senza rinvio; segno, questo, che il “titolo” del comunicato stampa AESVI è del tutto erroneo, non solo perché in sede di riesame non si valuta la sussistenza di un reato (ma solo la sua astratta configurabilità, peraltro già esclusa dal Tribunale di Firenze), ma anche, e soprattutto, perché solo dalla lettura della motivazione della sentenza si riuscirà a comprendere sotto quale profilo il giudice di legittimità abbia ritenuto la vicenda meritevole di un nuovo esame.

E davvero non abbiamo motivo di ritenere che il Tribunale di Firenze si discosterà, nel giudizio di rinvio, dal proprio precedente e consolidato orientamento.

Ci auguriamo, per l’avvenire, che un’Associazione così importante presti maggiore attenzione e si astenga da iniziative che, oltre ad essere poco rispettose per il lavoro di Giudici che non hanno ancora motivato la loro decisione, non fanno altro che contribuire a creare confusione in un settore dove, come ognun vede, ce n’è già troppa.

Rileviamo, infine, sia pure incidentalmente, che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento volto a verificare la liceità dell’implementazione di “misure tecnologiche” consistenti nella “blindatura” dell’hardware commercializzato e del suo “gemellaggio” con il software licenziato dai produttori, a discapito dei diritti degli sviluppatori terzi e indipendenti e, quindi, alla fin fine, del consumatore.

Tratto da Registrati o effettua il Login per visualizzare il link!. ... legali.php

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